Nuove regole europee di definizione di default
Con decorrenza 1 gennaio 2021, Crédit Agricole Factoring applica le nuove regole europee in tema di classificazione della clientela inadempiente rispetto a un’obbligazione verso l’intermediario finanziario (cosiddetto ‘default’) introdotte dall’Autorità Bancaria Europea con l’obiettivo di uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell’UE.
Regole fino al 31/12/ 2020 | Nuove regole dal 01/01/2021 |
---|---|
Il Cliente viene classificato a default se presenta arretrati per oltre 90 giorni consecutivi pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso l’intermediario finanziario | Il Cliente viene classificato a default se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:
|
È consentita la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal cliente | La compensazione su iniziativa dell’intermediario finanziario non è più consentita. Di conseguenza, l’intermediario finanziario è tenuto a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate |
Lo stato di default viene meno nel momento in cui il cliente regolarizza verso l’intermediario finanziario l’arretrato di pagamento | Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso l’intermediario finanziario l’arretrato di pagamento |
La classificazione a default di un cliente presso una società del Gruppo non comporta automaticamente la classificazione a default presso tutte le Società del gruppo | La classificazione a default sarà valutata a livello di Gruppo (non è più consentito che un cliente sia classificato a default presso una Società del gruppo e non lo sia presso un’altra) |
La nuova disciplina, inoltre, introduce una nuova soglia per la classificazione a default nei casi di rimodulazione dell’affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente. Qualora, per effetto della rimodulazione, si verifichi una perdita superiore all’1%, l’intermediario finanziario è tenuta a classificare il cliente in stato di default.
(1) In considerazione dell’attuale situazione congiunturale, effetto della crisi pandemica di COVID-19, per mitigare gli impatti della transizione al nuovo regime, per gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari o non inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR, e per i gruppi finanziari la componente relativa della soglia di rilevanza per le esposizioni creditizie in arretrato è fissata al 5% fino al 31 dicembre 2021.
Se desideri esercitare il tuo diritto di opporti al trattamento dei dati personali a fini di misurazione dell'audience sul nostro sito tramite il nostro fornitore di servizi AT internet, fai clic su rifiuta