Documento riepilogativo dei piani scritti previsti dalla Benchmark Regulation in caso di variazione o di cessazione degli indici di riferimento.
Crédit Agricole Leasing & Factoring – Succursale Italiana - in qualità di entità sottoposta a vigilanza che utilizza Indici di Riferimento all’interno dell’Area Economica Europea (EEA) ed in conformità con la Benchmark Regulation (BMR)* - ha redatto e manterrà aggiornati solidi piani scritti che specificano le azioni da intraprendere nel caso in cui uno degli Indici di Riferimento che la stessa utilizza:
I citati piani scritti sono stati strutturati per gestire:
I suddetti piani descrivono come la Succursale monitori tali eventi potenziali al fine di attivare i piani stessi appena un evento si verifichi e sia rilevato.
I piani, ove possibile ed opportuno, definiscono gli indici sostitutivi permanenti da utilizzare in caso si verifichino tali eventi potenziali; gli indici sostitutivi vengono applicati alla relazione contrattuale con il Cliente attraverso apposite clausole (“clausole di fallback”).
È opportuno segnalare che le clausole di fallback sono proposte dalla Succursale sulla base delle raccomandazioni dei gruppi di lavoro internazionali, dei legislatori nazionali o comunitari e delle associazioni di mercato.
PIANO DI EMERGENZA
Nel caso in cui le clausole di fallback presenti nei contratti non fossero adeguate, dovrà essere applicato il benchmark alternativo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione Europea o dalla normativa nazionale, ovvero, in mancanza, dovrà essere identificato e proposto ai Clienti un appropriato Benchmark alternativo o una misura di contingency per i contratti in essere, prevedendo attività analoghe a quelle sopra indicate.
In accordo con le buone prassi, la Succursale si impegna a proporre la migliore soluzione possibile per entrambe le parti (Clienti e Crédit Agricole Leasing & Factoring – Succursale Italiana).
In ogni caso, qualora tale soluzione si rivelasse non perseguibile, Crédit Agricole Leasing & Factoring – Succursale Italiana potrà effettuare una delle seguenti azioni:
PIANO A MEDIO/LUNGO TERMINE
Non appena un evento riguardante un Benchmark o un amministratore di Benchmark venga rilevato con largo anticipo rispetto alla data di accadimento stimata, al fine di preparare Crédit Agricole Leasing & Factoring – Succursale Italiana alla transizione, dovrebbero essere intraprese le seguenti azioni:
Crédit Agricole Leasing & Factoring – Succursale Italiana si è organizzato definendo un processo che coinvolge sue diverse strutture al fine di attuare i piani nella maniera più rapida ed efficace possibile.
L'IMPATTO DELLA RIFORMA DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO PER I NOSTRI CLIENTI
La BMR produce i suoi effetti sia sui contratti già sottoscritti che sui contratti di nuova stipula con la clientela.
Le clausole di fallback sono presenti nei contratti di nuova stipula con la clientela.
I contratti già sottoscritti con la clientela potranno essere modificati con l’inserimento delle clausole di fallback a seguito e con le modalità che saranno previste dal provvedimento attuativo della BMR delegato al Governo dalla legge 4 agosto 2022 n. 127***.
Crédit Agricole Leasing & Factoring – Succursale Italiana redige e mantiene aggiornati, ove necessario, solidi piani scritti di dettaglio, contenenti la versione integrale delle clausole di fallback, che potranno essere forniti alla Clientela che contatterà la Succursale all’indirizzo email info@ca-factoring.it
Il presente documento e i piani scritti di dettaglio possono essere soggetti ad aggiornamenti, in particolar modo nel caso in cui la regolamentazione cambi o qualora i piani non possano più essere considerati solidi e attendibili o qualora divenga possibile e opportuno descrivere o modificare una o più clausole di fallback.
Sarà cura di Crédit Agricole Leasing & Factoring – Succursale Italiana mettere a disposizione della clientela, in modo tempestivo sul proprio sito web e in Filiale, la versione aggiornata del presente documento ed un alert informativo sulla definizione o modifica delle clausole di fallback.
*Articolo 28, paragrafo 2 della BMR: “Le entità sottoposte a vigilanza, diverse dall'amministratore di cui al paragrafo 1, che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali sarebbe sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente dietro richiesta di quest'ultima e senza indebiti ritardi e li riflettono nella loro relazione contrattuale con i clienti."
** La BMR, come modificata dal Regolamento (UE) 2021/168 prevede, al verificarsi di determinate condizioni, la possibilità che sia prevista la “sostituzione legale di un indice di riferimento” mediante la normativa dell’Unione Europea (rif. Articolo 23 ter della BMR) o mediante la normativa nazionale (rif. Articolo 23 quater della BMR).
*** Nell’esercizio della delega per l’attuazione degli articoli 23 -ter , paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168, il Governo dovrà prevedere che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative le banche e gli intermediari finanziari comunichino ai clienti le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole che consentano di individuare, anche per rinvio ai piani, le modifiche all’indice di riferimento o l’indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell’indice di riferimento applicato al contratto; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest’ultimo caso egli ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate (rif. Art. 3 lett.f) e l).
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